Cessione dei crediti in massa ai sensi della Legge 52/1991, con cui il Cedente si obbliga a cedere al Factor tutti i crediti che sorgeranno dal rapporto con i Debitori per un periodo prefissato, solitamente ventiquattro mesi.
La persona giuridica, cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring, rappresentato dalle Condizioni Generali per le Future operazioni di Factoring.
La persona fisica o giuridica – italiana o straniera – tenuta ad effettuare il pagamento di uno o più crediti ceduti al Factor.
Il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri in base alla legge 21.02.1991, n.52 o in base agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.
Commissione che oltre al servizio di gestione ed incasso del credito remunera il servizio di garanzia in caso di insolvenza dei debitori ceduti.
Commissione che remunera il servizio di gestione ed incasso da parte del Factor dei crediti ceduti. Viene applicata in maniera flat (una tantum) o mensilmente sul valore nominale dei crediti ceduti. La commissione può variare in funzione della tipologia, durata, modalità di incasso dei crediti ceduti e del numero dei debitori offerti in cessione.
Commissione da calcolarsi per il ritardato pagamento dei crediti ceduti.
Facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili.
Importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore (in ragione di eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant’altro il Debitore trattenga all’atto del pagamento) dovuto dal Factor al Cedente al momento dell’effettivo incasso (factoring Pro Solvendo) od alla scadenza dei crediti ceduti nei termini concordati (maturity factoring), o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita contrattualmente tra il Factor ed il Cedente medesimo (factoring Pro Soluto).
La persona fisica o giuridica – italiana o straniera – tenuta ad effettuare il pagamento di uno o più crediti ceduti al Factor.
Ammontare complessivo delle anticipazioni effettuate dal Factor al Fornitore/Cedente e sul quale maturano interessi.
Assunzione da parte del Factor del rischio di ritardato pagamento dei crediti ceduti attraverso un contratto con il quale il Fornitore/Cedente ottiene un flusso regolare di pagamenti senza oneri per l’eventuale ritardo. Ciò è possibile in forza dell’accredito automatico da parte del Factor dei crediti alle scadenze naturali.
Tipologia d’intervento che NON prevede la notifica al debitore ceduto della cessione del credito avvenuta fra le parti (Cedente e Cessionario).
Ammontare dei crediti ceduti e non ancora incassati ad una certa data.
Importo massimo dei crediti per i quali il Factor è disposto a garantire la solvenza del Debitore, fatto salvo le limitazioni previste contrattualmente.
Questa tipologia integra in sé i servizi di gestione, anticipazione e garanzia del Factor in merito al rischio di insolvenza dei crediti ceduti. Il Factor esegue una accurata valutazione dei Debitori e determina per ognuno di essi specifici plafond di riferimento, ovvero quantifica un importo entro il quale i crediti verranno garantiti. In caso di insolvenza il Factor effettuerà il pagamento sotto garanzia alla data concordata, sostituendosi in tal modo al Debitore insolvente.
Questa tipologia integra in sé i servizi di gestione e smobilizzo dei crediti. La garanzia contro il rischio di insolvenza dei debitori risulta esclusa. Il Factor si occupa della gestione della globalità dei crediti commerciali nei confronti dei Debitori concordati. È possibile integrare un servizio di carattere finanziario che consta nell’anticipazione del corrispettivo dei crediti (di norma nella misura dell’80%).
Modulo di richiesta approvazione credito con cui il Cedente richiede al Factor il Plafond prosoluto sui debitori oggetto di cessione e definisce i criteri di approvabilità e che successivamente il Factor invia al cedente per eventuale accettazione a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica certificata.
Ammontare progressivo del totale dei crediti ceduti in un arco temporale definito.
Comunicazione, se prevista, con la quale il Debitore ceduto, ricevuta la notifica per il tramite del Factor della cessione del credito effettuata dal Fornitore/Cedente, conferma di aver preso buona nota dell’avvenuta cessione e prende atto della qualifica di Cessionario da parte del Factor al quale dovrà effettuare esclusivamente il pagamento.